Calcolo contributi assistenziali: quali sono?

Quando si parla di contributi assistenziali, non si parla d’altro che di contributi versati in modo obbligatorio dal proprio datore di lavoro all'ente di assicurazione sociale scelto. Tutto ciò serve a tutelare il lavoratore in azienda da eventuali rischi, infortuni, disoccupazioni, carichi familiari, invalidità o altri problemi e malattie.

Infatti nel caso si dovessero verificare problemi di questo tipo, il lavoratore interessato potrà richiedere assistenza. Mentre per quanto riguarda i contributi previdenziali (discussi in un'altra guida) essi fanno parte della categoria riguardante i contributi sociali.

Gli enti presenti in Italia che offrono protezione in relazione ai contributi assistenziali sono Inps e Inail (indicato anche come istituto per la sicurezza e assicurazione sul lavoro), i quali si occupano di assicurazione contro gli infortuni, i disagi e le malattie. L’Inps a differenza dell’Inail, offre invece assistenza prevalentemente sui carichi familiari, la maternità, la disoccupazione sul lavoro e assistenza alla pensione.


Come calcolare i contributi assistenziali


contributi-assistenziali

Per le persone operanti in società, le aziende versano un contributo assistenziale calcolato su tutte le somme dovute, senza tener conto del minimo e del massimo rapporto. Nella tabella cercando di entrare nello specifico, si eseguirà il calcolo contributi assistenziali. All'interno del grafico sono riportate le aliquote dell’anno 2016, che attualmente sono pari al 4%. Di questo 4% bisogna dire che: il 3% è sempre a carico dell’azienda, mentre il restante 1% è a carico dell’agente o meglio SDC.

  • Se i dati provvigionali registrati in 12 mesi arrivano fino ad un massimo di 13.000.000 euro; l’aliquota contributiva valida sarà pari al 4% di cui 3% + 1%.
  • Se i dati provvigionali registrati in 12 mesi arrivano da un minimo di 13.000.000,01 euro fino ad un massimo di 20.000.000 euro; l’aliquota contributiva valida sarà pari al 2% di cui 1,50% + 0,50%.
  • Se i dati provvigionali registrati in 12 mesi arrivano da un minimo di 20.000.000,01 euro fino ad un massimo di 26.000.000 euro; l’aliquota contributiva valida sarà pari al 1% di cui 0,75% + 0,25%.
  • Se i dati provvigionali registrati in 12 mesi arrivano da un minimo di 26.000.000,01 euro fino a quota xx.xxx.xxx.xx euro; l’aliquota contributiva valida sarà pari al 0,50% di cui 0,30% + 0,20%.

Aumento delle aliquote contributive assistenziali di anno in anno (Periodo di calcolo da 2011 al 2016) 

Importi

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fino a 13 milioni
preponente
sdc
2%
0%
2,2%
0,2%
2,4%
0,4%
2,6%
0,6%
2,8%
0,8%
3%
1%
aliquota
2%
2,4%
2,8%
3,2%
3,6%
4%
Da 13 a 20 mln
preponente
sdc
1%
0%
1,1%
0,1%
1,2%
0,2%
1,3%
0,3%
1,4%
0,4%
1,5%
0,5%
aliquota
1%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2%
Da 20 a 26 mln
preponente
sdc
0,5%
0%
0,55%
0,05%
0,6%
0,1%
0,65%
0,15%
0,7%
0,2%
0,75%
0,25%
aliquota
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1%
Oltre 26 mln
preponente
sdc
0,1%
0%
0,125%
0,025%
0,15%
0,05%
0,2%
0,1%
0,25%
0,15%
0,3%
0,2%
aliquota
0,1%
0,15%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%


Come versare il contributo assistenziale


Il processo può essere eseguito in modo automatico, collegandosi al sito ufficiale di inEnasarco, accedendo poi alla propria area riservata. In questo caso, la compagnia mandante compilerà la documentazione online (distinta virtuale) aggiungendo ad esso le provvigioni (ricavo netto) degli agenti. Così facendo il sistema eseguire un calcolo automatico del contributo assistenziale che dovrà essere versato. Per quanto riguarda il versamento invece, sarà poi l’azienda a decidere come erogarlo, visto che essa potrà scegliere tra:

  • Addebito diretto su conto corrente bancario (tramite RID);
  • Bollettino bancario Mav (classico pagamento automatico).


Scadenze contributive assistenziali (indicate per periodo)


Periodo contributivo
Scadenza
Il primo trimestre
Giorno 20 Maggio
Il secondo trimestre
Giorno 20 Agosto
Il terzo trimestre
Giorno 20 Novembre
Il quarto trimestre
Giorno 20 Febbraio dell'anno successivo


Quando si riceve il contributo assistenziale e chi lo versa?

È possibile ricevere il contributo solo nel momento in cui si maturerà anche la provvigione, a prescindere da quando verrà pagata o fatturata. Comunque sia, la ditta e l’agente possono decidere a propria discrezione un giorno diverso di maturazione delle provvigioni, che però non può essere superiore al giorno del pagamento del cliente.

A versare il tutto sono poi le ditte mandanti che attribuiscono una richiesta attiva agli agenti operanti sotto forma di società capitali; che in questo caso riguardano le SPA & SRL. Mentre rimangono fuori (quindi non si possono neanche iscrivere al sito di Enasarco) i soci singoli delle società capitali.

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